Art. 1.

      1. Il canone annuo di abbonamento alle radioaudizioni previsto dal regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, al cui versamento sono tenuti annualmente gli alberghi e le altre strutture ricettive che detengono per qualsiasi fine apparecchi radiotelevisivi, ai sensi della tabella 3 annessa al decreto del Ministro delle comunicazioni 30 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2005, è equiparato al canone di abbonamento radiotelevisivo per uso privato.
      2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, valutate in 10 milioni di euro in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.